CRITER - impianti termici - Parma PDF Stampa E-mail

Il 1° giugno 2017 sono entrate in vigore le disposizioni della Regione Emilia-Romagna emanate con Regolamento regionale 3 aprile 2017 n. 1 (successivamente modificato con DPGR n. 116/2018 e con DPGR 177/2019 – di seguito citato come “Regolamento”), contenente le disposizioni regionali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari.

L’art. 4 del Regolamento ha istituito un sistema informativo regionale relativo agli impianti termici, denominato catasto regionale degli impianti termici (CRITER), con riferimento al censimento degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici, ed allo svolgimento dei compiti di controllo, accertamento ed ispezione periodica.

Registrazione obbligatoria. Libretto di impianto
La registrazione degli impianti termici nel catasto regionale CRITER è obbligatoria (art. 4, comma 4), e si effettua tramite la trasmissione alla Regione del libretto di impianto in formato digitale, effettuata esclusivamente per via informatica. Il catasto impianti termici prevede il rilascio di un codice univoco di riconoscimento, detto: targa impianto.
Il “Libretto di impianto per la climatizzazione” va redatto sulla base del modello approvato dalla Giunta regionale (art. 5, comma 1) e deve essere aggiornato a seguito della modifica delle indicazioni su di esso riportate (come, a titolo di esempio, la sostituzione o l’inserimento di componenti o apparecchi) (art. 5, comma 3). I libretti di impianto ed i relativi aggiornamenti devono essere trasmessi alla Regione per via esclusivamente informatica, mediante registrazione nel catasto regionale CRITER (art. 4, comma 4).
Il libretto di impianto, relativamente agli impianti di nuova realizzazione, va trasmesso entro 30 giorni dall'attivazione dell'impianto stesso (art. 5, comma 5, lettera a).
Per gli impianti esistenti la predisposizione del relativo libretto viene effettuata dall’impresa manutentrice in occasione del primo intervento utile di controllo dell’impianto, entro e non oltre il 30 giugno 2020 (art. 5, comma 5, lettera a).
Con DPGR 177/2019 è stato inoltre previsto un ulteriore periodo di 180 giorni oltre tale data (e quindi fino al 31 dicembre 2020) durante il quale è possibile regolarizzare (essendovi una irregolarità) la registrazione dell’impianto nel Catasto Criter senza incorrere nella sanzione prevista dalla legge. Ciò detto, l'impianto rimane comunque soggetto agli obblighi di manutenzione e di verifica energetica (art. 15 del Regolamento Regionale), il cui Rapporto va obbligatoriamente trasmesso al CRITER entro max 90 gg. Inoltre, CRITER a parte, l'impianto può essere oggetto di verifiche di di altri enti (ad esempio: AUSL, VVFF, ecc.).

PARMA e PROVINCIA
Nel territorio della provincia di Parma (escluso il Comune di Parma) la registrazione degli impianti termici nel catasto regionale CRITER partì subito (2017), giacché non era più in vigore una campagna di controllo degli impianti termici promossa dal Comune o dalla Provincia competente (art. 5, comma 5, lettera a). Nel territorio del Comune di Parma, invece, essendo rimasta attiva la campagna di Parma Energia (poi ATES) fino al 15 aprile 2019, la registrazione degli impianti al CRITER venne posticipata (più volte), fino al termine sopraindicato del 30 giugno 2020 (stagione di riscaldamento 2019-20).

Controlli efficienza (art. 15) e bollini
Premesso che, come stabilito dal DPR 74/2013, è obbligatorio effettuare periodicamente un controllo di efficienza energetica sugli impianti termici di climatizzazione invernale di potenza termica utile nominale maggiore di 10 kW, sugli impianti di climatizzazione estiva di potenza termica utile nominale maggiore di 12 kW e sugli impianti centralizzati di produzione di ACS di qualunque potenza; il Rapporto di Controllo di Efficienza Energetica può essere redatto solo per impianti già censiti al CRITER, il cui singolo libretto sia già stato trasmesso alla Regione in via definitiva. La ditta abilitata che ha redatto il Rapporto di Controllo di Efficienza, deve inviarlo per via informatica alla Regione, entro 90 giorni; o il più tempestivamente possibile, e comunque non oltre i 30 giorni, in base alla gravità delle raccomandazioni o prescrizioni contenute.
In occasione del controllo di efficienza energetica, con cadenza periodica (Allegato B del Regolamento - in base alla potenza termica utile nominale), per i generatori a fiamma e i cogeneratori è altresì obbligatoria la corresponsione di un contributo (“bollini”) i cui importi sono fissati per fasce di potenza dallo Allegato D del Regolamento.

Accertamenti ed ispezioni
In conformità alle disposizioni di cui all'articolo 9 del DPR 74/2013,compete alla Regione la realizzazione degli accertamenti e ispezioni sugli impianti termici.
La mancanza del libretto di impianto o della sua registrazione presso il catasto regionale CRITER, o l’accertamento della mancata effettuazione del Rapporto di efficienza energetica (art. 20, comma 1) comportano l’applicazione di una sanzione amministrativa.
Nel corso dell'ispezione dovrà inoltre essere resa disponibile all’ispettore la documentazione relativa all'impianto e precisamente (art. 19, comma 7):
a) il libretto di impianto regolarmente compilato comprensivo, almeno, dell’ultimo rapporto di controllo funzionale e manutenzione e dell’ultimo rapporto di controllo di efficienza energetica;
b) le istruzioni riguardanti la manutenzione;
c) la dichiarazione di conformità o una dichiarazione di rispondenza;
d) nei casi previsti, il Certificato di Prevenzione Incendi, la documentazione INAIL (ex ISPESL) e quant'altro necessario secondo la tipologia dell'impianto.
In caso di impianti termici centralizzati (art. 19, comma 11), l’ispezione è estesa anche ai sistemi per la termoregolazione degli ambienti e la contabilizzazione autonoma del calore. Tale ispezione, di tipo visivo e documentale, può comportare la visita dell’ispettore anche presso le unità immobiliari riscaldate dall’impianto termico centralizzato. Nel caso di impianti per i quali è stata dichiarata l’esenzione dall’obbligo di installazione di tali sistemi a norma di legge, l’ispettore procede alla verifica della veridicità delle relazioni attestanti l’esistenza delle relative condizioni.
Nel caso durante l’ispezione si rilevino difformità dell'impianto termico rispetto alla normativa vigente, l’ispettore specifica nel Rapporto di Ispezione gli interventi necessari all’adeguamento dell’impianto o, nel caso di situazioni di pericolo immediato, provvede alla sua disattivazione (art. 20, comma 2).
La mancata installazione, in condomini dotati di impianto centralizzato o di allacciamento a reti di teleriscaldamento o teleraffrescamento, dei sistemi per la termoregolazione e contabilizzazione per singola unità immobiliare, comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa (art. 24, comma 2, lettera A).
L’assenza o la non corretta registrazione del libretto di impianto dopo i termini previsti; il mancato rispetto degli obblighi di controllo di efficienza energetica; la mancata o non corretta compilazione del rapporto di controllo di efficienza energetica; comportano l’applicazione della sanzione amministrativa (art. 24, comma 3 e 4).


NB: Questo nostro breve sunto non è certamente esausitivo, ha solo scopo introduttivo e potrebbe non essere aggiornato. Per ogni informazione ufficiale e completa vi invitiamo a consultare il sito internet della Regione Emilia-Romagna.