Terzo Responsabile - Impianti termici - Parma PDF Stampa E-mail

Cartello Centrale Termica, ditta Maccini & BelliniPer “terzo responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto termico”, come specificato dall'art. 1 (Definizioni) del DPR 412/93, si intende: la persona fisica o giuridica che, essendo in possesso dei requisiti previsti dalle normative vigenti e comunque di idonea capacità tecnica, economica, organizzativa, è delegata dal proprietario ad assumere la responsabilità dell'esercizio, della manutenzione e dell'adozione delle misure necessarie al contenimento dei consumi energetici;


Nel caso di impianti termici con potenza nominale al focolare superiore a 350 kW, come specificato dall’art. 11 (Esercizio e manutenzione degli impianti termici e controlli relativi) del DPR 412/93, al Terzo Responsabile dell’esercizio e della manutenzione dell’impianto termico sono richiesti particolari requisiti, dimostrabili mediante l’iscrizione ad albi nazionali o europei dei costruttori pertinenti per categoria, oppure mediante certificazione del soggetto, ai sensi delle norme UNI EN ISO della serie 9.000, per l'attività di gestione e manutenzione degli impianti termici, da parte di un organismo accreditato e riconosciuto a livello italiano o europeo. In ogni caso il terzo responsabile o il responsabile tecnico preposto deve possedere conoscenze tecniche adeguate alla complessità dell'impianto o degli impianti a lui affidati.